Al fine di poter mantenere il proprio diritto all’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, il lavoratore destinatario di tali trattamenti deve recarsi al Centro per l’Impiego competente per domicilio, o nel caso in cui tale Centro per l’Impiego si trovi fuori dal territorio regionale toscano, al Centro per l’Impiego della Provincia in cui si trova l’unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall’attività lavorativa, entro 48 ore dall’inizio dell’effettiva sospensione/riduzione dell’orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici), pena la decadenza dal diritto di percepire il trattamento di integrazione salariale.
Pertanto, l’azienda che ha fatto richiesta di CIG in deroga o intende avviare la procedura è tenuta a dare comunicazione scritta di sospensione dall’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro ai dipendenti interessati, secondo il fac-simile almeno una settimana prima dell’inizio del periodo di sospensione/riduzione.
Tale comunicazione deve essere presentata in copia dal lavoratore posto in cassa integrazione nel momento in cui lo stesso si reca presso il Centro per l’Impiego competente.
L’azienda ha l’obbligo di curare la conservazione dell’originale di tale comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.
La mancata presentazione al Centro per l’Impiego da parte del lavoratore posto in CIG in deroga viene considerata come rifiuto ad un percorso di riqualificazione professionale o ad un lavoro congruo, ed il lavoratore perderà pertanto il diritto all’erogazione del trattamento di integrazione salariale.