martedì 14 giugno 2011

la disoccupazione a requisiti ridotti....

COSA SPETTA

Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360.

Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.

A CHI SPETTA

  • Ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non agricola.
Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.);
  • Ai lavoratori agricoli che non raggiungono le 102 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, ma che hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello in cui si fa la domanda, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti agricola.

LA DOMANDA

Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori. In alternativa può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.

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